COMUNICATO STAMPA

Cronaca di Pavia

Giovedì 13 febbraio 2025

PAVIA: “3.000 EURO DI CALDAIA PAGATA CON FINANZIAMENTO E NON FUNZIONA! VIVO AL FREDDO, NIENTE ACQUA CALDA E MI SONO RIMASTI I DEBITI CON LA FINANZIARIA.” LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO PAVESE

CODACONS: NIENTE PAURA. SE IL FORNITORE NON ADEMPIE SI PUO’ RISOLVERE ANCHE IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO. E SI RIPRENDONO INDIETRO LE RATE. ECCO QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI

Pavia: “Ho acquistato una caldaia da tremila euro. Non funziona, li ho chiamati più volte e non mi hanno mai risolto il problema, Ora sono spariti: niente riscaldamento, niente acqua calda, mi sono rimaste le rate della finanziaria da pagare”. Questa la segnalazione di un cittadino pavese e purtroppo certi casi sono sempre più frequenti.

Ditte poco serie incamerano i soldi dei finanziamenti, poi quando c’è qualche problema spariscono e sono problemi dell’incolpevole consumatore.

Ma il Codacons vi dice di non ingoiare il rospo! Avete i vostri diritti e vanno fatti rispettare.

Codacons: “Ai sensi dell’art. 130 c. 2 Codice del Consumo, il consumatore ha diritto a richiedere la riparazione del bene, purchè (art. 130 c. 5 Codice Consumo) essa venga effettuata entro congruo termine e non gli arrechi notevoli inconvenienti tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

E in caso di finanziamento? C’è la legge tutela il consumatore. Infatti, l’art. 125 quinquies comma 2 TUB ai sensi del quale “La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.”. Per informazioni sul tema, segnalazioni e denunce contattateci per ricevere assistenza legale -anche on line- all’indirizzo e-mail codacons.cremona@gmail.com e al numero 3479619322“.

Condividi su: